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Il pantouflage nel settore dell'aviazione civile

Conflitto di interessi, divieto triennale e strumenti di compliance per la transizione Enac–ITA

Il fenomeno del pantouflage ritorna con frequenza quando si trasferiscono figure istituzionali che hanno esercitato poteri regolatori verso imprese sottoposte a quel controllo. 

Il caso del passaggio di un componente del cda di Enac (Ente nazionale aviazione civile) alla direzione di ITA Airways rappresenta un test cruciale, soprattutto alla luce delle linee-guida n.1 adottate da Anac -Autorità nazionale anticorruzione- (delibera 493/25.9.2024) e del nuovo Regolamento sanzionatorio (delibera 493-bis). Quadro normativo essenziale: l’articolo 53, co.16‑ter, DLgs 165/2001 proibisce di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione, attività per soggetti destinatari di atti autoritativi esercitati negli ultimi tre anni di servizio; l’articolo 21 DLgs 39/2013 estende la nozione di “dipendente pubblico” anche ai titolari di incarichi (compresi gli amministratori) disciplinati dal decreto. 

Enac è senz’altro ente pubblico non economico: esercita funzioni di regolazione, certificazione e vigilanza (Coa, licenza di trasporto) ed i suoi vertici sono nominati dal ministero. Pertanto il ruolo del consigliere rientra nell’ambito soggettivo della norma, ma l’applicazione del divieto richiede l’accertamento dell’effettivo esercizio di poteri autoritativi o negoziali nei confronti di ITA negli ultimi tre anni. Non basta la qualifica formale: occorre esaminare verbali e delibere del cda per individuare decisioni che abbiano inciso direttamente o indirettamente sulla posizione giuridica o competitiva della compagnia (rilascio/rinnovo Coa, vigilanza, oneri di servizio pubblico, procedimenti sanzionatori). Se il rapporto con ITA è in fase di trattativa mentre il consigliere è ancora in carica, scatta l’obbligo di astensione (articolo 6‑bis L.241/1990; DPR 62/2013) ed il rischio di illegittimità degli atti adottati con la sua partecipazione. Dopo la cessazione, il divieto triennale può rendere nullo il contratto e comportare la restituzione dei compensi; ITA rischia inoltre il divieto di contrattare con le PA, con impatti operativi gravi. La strategia prudente è attendere il periodo di “raffreddamento” o chiedere un parere preventivo ad Anac (art.1, co.2, lett. e), L.190/2012) per ridurre il rischio di contestazioni e sanzioni.

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