I servizi pubblici, regionali o di lunga percorrenza, restano la priorità
A seguito di alcune dichiarazioni apparse sulla stampa e di interrogazioni parlamentari relative alla proposta di delibera n. 49/2026, attualmente in fase di consultazione pubblica, l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) interviene per fornire alcuni chiarimenti e favorire una corretta comprensione dei contenuti e degli obiettivi dell’iniziativa regolatoria.
La crescente saturazione di alcune tratte della rete rende necessario un sistema di regole in grado di garantire un accesso ordinato, trasparente e non discriminatorio all’infrastruttura, evitando che la domanda di alcuni servizi possa precludere l’utilizzo della rete ad altri operatori.
L’atto regolatorio non comporta alcuna riduzione della tutela dei servizi pubblici regionali o di lunga percorrenza, che restano tra le priorità del sistema, in quanto rispondono ad esigenze essenziali di mobilità collettiva.
Il riferimento a una variazione della quota di capacità dall’85% al 70% negli accordi quadro, previsti tra l’altro da una specifica direttiva europea, non rappresenta una riduzione programmata o strutturale dei servizi di trasporto pubblico.
Le nuove regole disciplinano la gestione dei conflitti in presenza di saturazione della rete, con l’obiettivo di garantire l’accesso al maggior numero possibile di servizi. In altri termini, il dato indica una soglia tecnica che interviene esclusivamente nei casi in cui la domanda complessiva superi la capacità disponibile e sia necessario definire criteri di allocazione tra più richieste incompatibili.
L’obiettivo della disciplina non è quindi comprimere il servizio pubblico, bensì garantire che, in un contesto di capacità limitata, l’accesso alla rete avvenga secondo criteri trasparenti, equilibrati e coerenti con le priorità previste dall’ordinamento.
Altro dato da evidenziare, è che la regolazione non introduce una contrapposizione tra servizi pubblici e servizi a mercato. I criteri di assegnazione si basano su elementi oggettivi legati alla tipologia del servizio e alle caratteristiche tecniche, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra tutte le categorie.
Si conferma, inoltre, che non è previsto alcun innalzamento della velocità minima di accesso alla linea Direttissima da 200 a 250 km/h. Tale ipotesi era stata in passato prospettata dal gestore dell’infrastruttura, ma è stata esclusa dall’Autorità proprio per evitare effetti distorsivi sull’accesso dei servizi regionali ed Osp.
Ne consegue che gli investimenti effettuati dalle Regioni in materiale rotabile compatibile con i 200 km/h risultano pienamente coerenti con l’assetto regolatorio vigente.
Le nuove regole non compromettono la capacità di programmazione delle Regioni che conservano la possibilità di programmare i servizi su base pluriennale e di rafforzare l’offerta nella fase annuale di allocazione, in funzione della capacità effettivamente disponibile.
La disciplina mira a garantire che la capacità limitata della rete sia distribuita in modo da massimizzare l’offerta complessiva e ridurre il rischio di esclusione di collegamenti essenziali.
L’Autorità pone particolare attenzione ai servizi di maggiore utilizzo da parte dei pendolari, affinché la programmazione tenga conto della domanda effettiva di mobilità e della funzione sociale dei collegamenti.
L’obiettivo resta quello di assicurare che la rete ferroviaria nazionale sia utilizzata nel modo più efficiente possibile, a beneficio della collettività e della qualità complessiva del servizio.
In conclusione, l’Autorità, rivolge l’invito alle Regioni ed a tutti gli stakeholder a diverso titolo interessati, ad esprimere ogni osservazione nelle sedi opportune, in particolare nell’ambito del procedimento di consultazione attualmente in corso.