La riforma elettorale promossa da Giorgia Meloni ha ottenuto l’approvazione definitiva della Camera, introducendo un impianto proporzionale corretto da un premio di maggioranza e da nuove regole per candidature, preferenze, sottoscrizioni e voto dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori dal comune di residenza.
Il meccanismo premiale assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla lista o coalizione che raggiunga almeno il 42 per cento dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. Il requisito deve essere soddisfatto contemporaneamente alla Camera e al Senato: qualora manchi anche in una sola delle due consultazioni, il premio non scatta in nessuna Camera e i seggi vengono distribuiti con criterio proporzionale.
I seggi aggiuntivi si sommano a quelli già conseguiti dal vincitore nella ripartizione proporzionale, entro un limite di 220 deputati e 113 senatori. Se tale soglia viene oltrepassata, la quota eccedente viene sottratta dai seggi proporzionali della lista beneficiaria. Restano fuori da questo calcolo gli eletti nella circoscrizione Estero, pari a otto deputati e quattro senatori.
Nei collegi plurinominali ciascuna lista comprenderà un capolista bloccato e altri sei candidati. L’elettore potrà indicare fino a tre preferenze mediante le crocette. Per concorrere all’assegnazione del premio di maggioranza, i partiti dovranno invece depositare liste su base circoscrizionale; nelle coalizioni, tali liste saranno comuni all’intera alleanza. La definizione del cosiddetto listone, destinato a entrare in blocco in caso di vittoria del premio, sarà affidata agli accordi fra le forze coalizzate.
Viene eliminata l’alternanza di genere tra i capilista prevista dal Rosatellum. La nuova disciplina impone un ordine alternato tra candidati di genere diverso, capolista incluso, senza tuttavia garantire quote di elezione, poiché l’assegnazione dei seggi dipenderà dalle preferenze raccolte. Considerando il totale delle candidature di ogni lista, nessuno dei due generi potrà superare il 60 per cento.
Rimangono invariati gli sbarramenti: 10 per cento per le coalizioni e 3 per cento per le singole liste, siano esse autonome o coalizzate. È confermato il ripescaggio della prima lista di ciascuna coalizione rimasta sotto il 3 per cento. Le forze politiche saranno inoltre tenute a inserire nel programma elettorale nome e cognome della persona proposta per la Presidenza del Consiglio. Una coalizione dovrà indicare un unico nominativo condiviso, che non comparirà sulla scheda. L’omissione comporterà l’inammissibilità delle liste, come già accade per la mancata presentazione del programma.
La legge interviene anche sulle firme necessarie per presentare le candidature. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere almeno 6.000 sottoscrizioni in ogni collegio, per un totale stimato di circa 450.000 firme. Per le formazioni che dispongono di un gruppo o di una componente in almeno una Camera alla convocazione dei comizi, come Più Europa o Futuro Nazionale con Vannacci, l’obbligo resta fissato a 1.500 firme per collegio. Azione, Avs e Noi Moderati, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2025, beneficeranno invece dell’esenzione prevista dalla norma transitoria, in deroga alla disciplina vigente che limita l’esonero ai soggetti con gruppi in entrambe le Camere dall’inizio della legislatura.
Chi figura nelle liste circoscrizionali presentate per il premio di governabilità dovrà candidarsi come capolista in almeno un collegio plurinominale. Sono ammesse pluricandidature, fino a un massimo di cinque collegi. Cambia anche l’assetto della circoscrizione Estero: alla Camera le ripartizioni passano da quattro a due, Europa e Americhe-Asia-Oceania-Antartide; al Senato le quattro ripartizioni vengono riunite in un’unica circoscrizione Estero. Nonostante l’ampliamento territoriale, resta richiesto un minimo di 500 firme per ciascuna ripartizione prevista dalla legge Tremaglia. Non sono richieste sottoscrizioni ai partiti costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi, né ai soggetti che nell’ultima elezione abbiano presentato proprie candidature e ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.
La riforma istituisce infine, presso ogni ufficio elettorale comunale, l’elenco degli elettori fuori sede abilitati a votare nel comune di temporaneo domicilio per Camera, Senato, Parlamento europeo e referendum. Studenti e lavoratori domiciliati in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale potranno presentare domanda entro il 31 dicembre, a condizione che la permanenza prevista sia di almeno nove mesi nell’anno successivo. Chi maturi il requisito dopo quella data potrà chiedere l’iscrizione entro trenta giorni dal raggiungimento dei nove mesi e comunque entro il quarantacinquesimo giorno precedente il voto. Una procedura specifica riguarda le persone sottoposte ad assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici fuori dalla propria regione per almeno tre mesi comprendenti la data delle elezioni: la richiesta dovrà essere presentata non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione. Durante l’esame al Senato, questa possibilità è stata estesa ai caregiver familiari e ai genitori o familiari conviventi di minori in cura lontano dalla residenza.