È stato sciolto da una risposta dell'Agenzia delle entrate l'annoso problema della cessione di navi. La risposta a interpello 325/2022 delle Entrate, in sostanza, ha affrontato un articolato caso di cessione di navi destinate ad attività commerciali e adibite alla navigazione in alto mare senza soluzione di continuità nelle diverse fasi dell'operazione. Il caso riguarda la cessione effetuata da società proprietarie e armatrici verso un Fia, un Fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato con contestuale retrolocazione alle società cedenti in un concordato preventivo con continuità aziendale.
Secondo l'Agenzia, "iI proprietario di nave che la conceda in locazione a scafo nudo ad altro soggetto che ne assume il ruolo di armatore può presentare la dichiarazione di alto mare". Con questa dichirazione viene qualificata la "non imponibilità ex articolo 8-bis del Dpr 633/1972 di tutti gli acquisti sia del proprietario-locatore che dell'armatore-locatario nei confronti dei loro fornitori (e dei subfornitori)".
La posizione dell'Agenzia dà rilievo all'impiego delle navi da parte delle società armatrici;: questo anche tenuto conto dei chiarimenti dell'Ue in materia di cessione di aeromobili, con la sentenza C-33/11 della Corte di giustizia, e delle linee guida della centesima riunione del comitato Iva.
Tenendo conto di tutto questo, l'Agenzia conclude a favore dell'applicabilità del regime di non imponibilità qualora la nave si trovi in una di quese condizioni:
- sia ceduta a un soggetto per consentire l'utilizzo commerciale in alto mare da parte di un terzo;
- se l'acquisizione da parte del cessionario è accompagnata dal contestuale noleggio (rectius locazione).
L'interpello non affronta il tema preliminare della rilevanza stessa ai fini Iva della vendita con simultanea locazione a scafo nudo e opzione di riscatto a breve termine, prevista dalla proposta concordataria quale fonte della liquidità funzionale al pagamento dei debiti accollati dal Fondo.