L'11 giugno 2026, a Roma, la Corte di Cassazione ha stabilito che i dati del cronotachigrafo digitale sono una prova legittima per sanzionare l'eccesso di velocità dei veicoli industriali. Con l'ordinanza 19147, la Seconda Sezione Civile ha interrotto anni di sentenze discordanti nei tribunali italiani, confermando la piena validità dei verbali delle autorità locali e respingendo i ricorsi delle aziende di autotrasporto basati su presunte incompatibilità europee.
Il caso specifico nasce da una sanzione della Polizia Municipale di Alessandria risalente al 2022, quando un autoarticolato fu sorpreso a 96 chilometri orari rispetto al limite di taratura di novanta. Sebbene il Tribunale avesse accolto in appello le ragioni dell'impresa considerando il dispositivo non idoneo alle contestazioni dinamiche, gli Ermellini hanno capovolto l'esito. Secondo la suprema corte, il Regolamento comunitario 165 del 2014 impone la registrazione della velocità e l'accessibilità costante ai flussi informativi da parte degli ispettori. A supporto della decisione vi è anche l'archiviazione di una procedura d'infrazione aperta da Bruxelles contro l'Italia, che cancella ogni dubbio interpretativo.
La storica sentenza costringe ora il comparto della logistica stradale a monitorare con estremo rigore la condotta dei conducenti e la precisione degli strumenti di bordo. Oltre a verificare i riposi obbligatori, i vettori dovranno considerare le tolleranze tecniche del cronotachigrafo, oscillanti tra i tre chilometri orari sul banco e i sei in uso. Il Codice della Strada si allea così definitivamente con la tecnologia, dotando le pattuglie di uno strumento inopponibile per la tutela della sicurezza stradale.